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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per fronteggiare i maggiori oneri necessari per la chiusura delle
gestioni delle opere ed attivita' di bonifica autorizzate, con
stanziamenti gia' iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e' autorizzata la spesa
di lire 60 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato
di previsione del predetto Ministero in ragione di lire 45 miliardi
per l'anno 1975 e di lire 15 miliardi per l'anno 1976.