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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal
seguente:
Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:
1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando
mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli
appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli
78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi
sottufficiali;
2) per tre decimi dei posti mediante esame di idoneita', al
quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di
anzianita' di grado e in possesso degli altri requisiti previsti
dall'articolo 87;
3) per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianita'
congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 88-bis.
I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in
aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui
ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono
riportati in aumento a quelli da conferire per anzianita' congiunta
al merito.
Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni
effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero
ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza:
concorso per esami, esami di idoneita'".