Legge Ordinaria n. 638 del 02/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1975 n. 331)
Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme  restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale
e  dell'articolo  4  del  codice  di procedura penale, l'esercente la
professione  di  medico  chirurgo  ha  l'obbligo, entro due giorni da
quello  in  cui  ne  sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua
professione,   di   denunciare   ogni   caso,   anche   sospetto,  di
intossicazione  da  antiparassitari all'ufficiale sanitario, che deve
trasmettere  la  denuncia al competente organo sanitario regionale, a
livello  provinciale,  il  quale, entro i dieci giorni successivi, ne
informa il Ministero della sanita'.
  Nella denuncia devono essere indicati:
    a) prenome e cognome, eta', domicilio e professione della persona
o delle persone intossicate;
    b)   il   prodotto  che  ha  determinato  la  intossicazione,  le
circostanze nelle quali la intossicazione si e' verificata e lo stato
clinico  della  persona  o  delle  persone  intossicate  e la terapia
praticata.
 

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