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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' consentito il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico.
Il prelievo puo' essere effettuato anche in deroga alle
disposizioni vigenti concernenti il periodo di osservazione previsto
dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria
approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo
accertamento della morte nei casi e con le modalita' di cui agli
articoli seguenti.
Salvo quanto disposto nel successivo articolo 2 e' vietato il
prelievo dal cadavere dello encefalo e delle ghiandole della sfera
genitale e della procreazione.