Legge Ordinaria n. 644 del 02/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1975 n. 334)
Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' consentito il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico.
  Il   prelievo   puo'   essere   effettuato  anche  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti concernenti il periodo di osservazione previsto
dagli  articoli  7,  8  e  9  del  regolamento  di  polizia mortuaria
approvato  con  regio  decreto  21  dicembre  1942,  n.  1880, previo
accertamento  della  morte  nei  casi  e con le modalita' di cui agli
articoli seguenti.
  Salvo  quanto  disposto  nel  successivo  articolo  2 e' vietato il
prelievo  dal  cadavere  dello encefalo e delle ghiandole della sfera
genitale e della procreazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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