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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo di L. 12.500.000 a favore del Comitato
internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 13 ottobre 1965,
n. 1187, e' elevato a L. 24.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio
1974.