Legge Ordinaria n. 67 del 11/03/1975 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1975 n. 87)
Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n.
47, vanno applicate a decorrere dal 1 gennaio 1967.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1975

                                LEONE

                                                       MORO - TOROS -
                                                             GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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