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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive
modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47, e' sostituito dal
seguente:
"Alle rendite per inabilita' permanente e per morte e agli assegni
una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni
contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
Le revisioni del grado di invalidita' non sono soggette al termine
di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione
delle rendite e' fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa e'
suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in
relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle
retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si fara' con
riferimento allo indice generale di dette retribuzioni accertate per
l'anno 1968.
L'importo dell'assegno in caso di morte e' pari ad un terzo della
retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della
rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i
requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a
un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli
aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal
predetto articolo 85".