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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n.
1833, si applicano anche agli addetti alla conduzione di navi e di
aeromobili dello Stato che, nell'esercizio delle loro attribuzioni,
cagionino un danno all'amministrazione o a terzi.
Per le procedure di addebito in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano le disposizioni
dell'articolo 8 della legge soprarichiamata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 1975
LEONE
MORO - FORLANI - GUI -
VISENTINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE