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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali adottati a Berna:
a) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci
(CIM), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
b) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei
viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati - 7 febbraio
1970;
c) Protocollo addizionale alle convenzioni di cui alle precedenti
lettere a) e b) - 7 febbraio 1970;
d) Protocollo concernente i contributi alle spese di gestione
dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da
parte degli Stati parti delle convenzioni del 25 febbraio 1961, sul
trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei
bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970;
e) Protocollo concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici
massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione
dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 9
novembre 1973;
f) Protocollo concernente l'entrata in vigore delle convenzioni
di cui alle lettere a) e b) e del loro protocollo addizionale di cui
alla lettera c) - 9 novembre 1973.