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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di
enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e
privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni
non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,
l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo
precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data
dell'acquisto".