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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Componenti e sede del Consiglio
L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal
Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della
Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della
Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai
magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in
seduta comune delle due Camere.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal
Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma".