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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Opera nazionale per la protezione della maternita' e
dell'infanzia istituita con legge 10 dicembre 1925, numero 2277, e'
soppressa alla data del 31 dicembre 1975.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro
con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi
articoli.