Legge Ordinaria n. 7 del 15/02/1975 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1975 n. 45)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658,
recante  la  proroga  dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio
1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n.
247, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1 del decreto-legge e' aggiunto il seguente comma:
  "La  disposizione  di  cui  al  comma  precedente  ha effetto dal 1
novembre 1974".

  Dopo  l'articolo  2  del  decreto-legge  e'  aggiunto  il  seguente
articolo 2-bis:
  "Il   comune   di  Ancona  provvede  all'attuazione  dei  programmi
straordinari    di    costruzione   nonche'   degli   interventi   di
ristrutturazione  edilizia  e di risanamento nel centro storico della
citta' di Ancona gia' deliberati dalla GESCAL ai sensi degli articoli
14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito
nella   legge   16   marzo  1972,  n.  88,  e  dell'articolo  20  del
decreto-legge  6  ottobre  1972,  n.  552,  convertito  nella legge 2
dicembre  1972,  n.  734,  nonche'  alle  eventuali  varianti  che si
rendessero necessarie in sede esecutiva.
  I fondi gia stanziati per tali interventi sono posti a disposizione
ed accreditati al comune di Ancona.
  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  ed il Comitato per l'edilizia
residenziale sono autorizzati a disporre gli stanziamenti integrativi
che  si  rendano  necessari  per  sopravvenuti  maggiori  oneri e per
completare i programmi di cui al primo comma.
  Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dagli articoli
14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito
nella   legge   16   marzo  1972,  n.  88,  e  dall'articolo  20  del
decreto-legge  6  ottobre  1972,  n.  552,  convertito  nella legge 2
dicembre  1972,  n. 734, intendendosi la GESCAL sostituita dal Comune
de Ancona.
  Con  decreto  del  Ministro per i lavori pubblici, su richiesta del
comune  di  Ancona, il personale trasferito ai sensi dell'articolo 18
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1036,  e  dell'articolo  23  del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115,
convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, puo' essere utilizzato
presso  il  comune stesso per le esigenze connesse all'attuazione del
predetto programma, fino ad un massimo di venti unita'.
  L'utilizzazione   di   cui   al  precedente  comma  non  pregiudica
l'inquadramento   del   personale   trasferito   presso   l'ente   di
destinazione, che ha luogo a tutti gli effetti dal 1 gennaio 1975.
  Finche'  il  personale  predetto  non sia effettivamente utilizzato
dagli  enti  di  destinazione,  le  relative retribuzioni gravano sui
fondi   destinati   alla   realizzazione   degli   interventi   sopra
specificati".
  Dopo  l'articolo  4  del  decreto-legge  sono  aggiunti  i seguenti
articoli:

  Art. 4-bis.
  "Per sopperire alle esigenze di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno
1974, n. 247, nel testo integrato ai sensi del precedente articolo 3,
il   limite   d'impegno   autorizzato   per   l'anno  1975  ai  sensi
dell'articolo  19  del citato decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, ed
iscritto  al  capitolo 8247 dello stato di previsione della spesa del
Ministero  dei  lavori  pubblici  per l'anno medesimo e' elevato da 2
miliardi a 17 miliardi di lire.
  Alla  copertura del maggiore onere di 15 miliardi di lire derivante
dall'applicazione del precedente comma, si provvede con riduzione per
corrispondente  importo  del  capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.
  Agli stessi fini, per il 1976 si provvede mediante iscrizione della
somma di 5 miliardi di lire nello stato di previsione della spesa del
Ministero  dei  lavori  pubblici per il medesimo anno. Inoltre con la
legge  di  approvazione  del  bilancio  relativo  all'anno 1976 sara'
stabilito  lo  stanziamento  necessario  per  assicurare  l'integrale
finanziamento  delle  opere  appaltate  ai sensi dell'articolo 17 del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno
  1974,  n.  247,  e  del  primo  comma  dell'articolo 2 del presente
  decreto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

  Art. 4-ter.
  "I comitati di liquidazione degli enti edilizi soppressi ai sensi
dell'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
dicembre  1972,  n.  1036,  cessano  dalla loro attivita' entro il 31
maggio 1975.
  Le  ulteriori  operazioni  sono compiute dal competente ufficio del
Ministero del tesoro".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 febbraio 1975

                                LEONE

                                                   MORO - BUCALOSSI -
COLOMBO - TOROS -
ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)