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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Campo di applicazione)
Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attivita' e di fine
servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai
sensi dei seguenti commi sono regolati in conformita' della presente
legge.
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti
pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi,
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti
ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le universita' e gli istituti
di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le
scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e
vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia
patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al
decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive
modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella
allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali,
le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei
lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.
La tabella allegata alla presente legge contiene lo elenco degli
enti individuati e classificati, sulla base delle funzioni
esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le
soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto
di successive leggi di riforma.