Legge Ordinaria n. 704 del 05/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1976 n. 1)
Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai  familiari  dei  lavoratori  chiamati  o richiamati alle armi e'
dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il
quale  il  lavoratore  risulta assicurato al momento della chiamata o
del richiamo alle armi.
  Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto
il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1975

                                LEONE

                                               MORO - FORLANI - TOROS

                                               Visto,              il
Guardasigilli: REALE
 

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