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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi e'
dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il
quale il lavoratore risulta assicurato al momento della chiamata o
del richiamo alle armi.
Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto
il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1975
LEONE
MORO - FORLANI - TOROS
Visto, il
Guardasigilli: REALE