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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' ammessa la revisione dei prezzi, in conformita' delle leggi in
vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle
costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n.
641, limitatamente alla parte di opere non eseguite alla data di
entrata in vigore della presente legge, definita mediante
accertamento del direttore dei lavori, vistato dall'ufficio del genio
civile competente per territorio.