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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni per le quali e' prevista soltanto la pena dell'ammenda,
salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14.