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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli autoveicoli indicati nell'articolo 26 del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono essere
muniti di idonei attacchi per l'applicazione di cinture di sicurezza,
in corrispondenza dei posti previsti; per gli autobus detta
prescrizione si applica limitatamente ai posti anteriori.
Gli autoveicoli debbono essere equipaggiati di cinture di sicurezza
limitatamente ai posti anteriori.
Le cinture di sicurezza debbono essere di tipo approvato dal
Ministero dei trasporti e debbono recare gli estremi
dell'approvazione.