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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, numero 1102,
recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli
anni 1975, 1976 e 1977 con uno stanziamento di lire 40 miliardi per
il 1975 e di lire 160 miliardi complessivi per il 1976 e il 1977, da
iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le somme stanziate per ciascun anno vengono cosi' utilizzate:
a) il 90 per cento da assegnarsi alle comunita' montane in
conformita' ai criteri di riparto contenuti nel sesto comma
dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
b) il 5 per cento per il finanziamento delle opere pubbliche di
interesse nazionale ed interregionale, nonche' di quelle destinate
alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla
protezione della natura di competenza degli organi statali a norma
dell'articolo 4, lettere f), g), h) del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
c) il 5 per cento per il finanziamento delle opere in corso o di
particolare urgenza di cui all'articolo 15, punto 2 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, delle opere di bonifica montana danneggiate,
nonche' dei maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi,
alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere gia' eseguite
o in corso di esecuzione; per la concessione di contributi per studi,
ricerche, applicazioni sperimentali in materia di economia montana e
per il rimborso dell'IVA dovuta per la compilazione della carta della
montagna.