Legge Ordinaria n. 72 del 11/03/1975 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1975 n. 89)
Finanziamento delle comunita' montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  rifinanziamento  della  legge  3  dicembre  1971,  numero 1102,
recante  norme  per  lo  sviluppo della montagna, si provvede per gli
anni  1975,  1976 e 1977 con uno stanziamento di lire 40 miliardi per
il  1975 e di lire 160 miliardi complessivi per il 1976 e il 1977, da
iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Le somme stanziate per ciascun anno vengono cosi' utilizzate:
    a)  il  90  per  cento  da  assegnarsi  alle comunita' montane in
conformita'   ai   criteri  di  riparto  contenuti  nel  sesto  comma
dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
    b)  il  5 per cento per il finanziamento delle opere pubbliche di
interesse  nazionale  ed  interregionale, nonche' di quelle destinate
alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla
protezione  della  natura  di competenza degli organi statali a norma
dell'articolo  4, lettere f), g), h) del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
    c)  il 5 per cento per il finanziamento delle opere in corso o di
particolare  urgenza  di  cui  all'articolo 15, punto 2 della legge 3
dicembre  1971, n. 1102, delle opere di bonifica montana danneggiate,
nonche'  dei  maggiori  oneri  conseguenti alla revisione dei prezzi,
alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere gia' eseguite
o in corso di esecuzione; per la concessione di contributi per studi,
ricerche,  applicazioni sperimentali in materia di economia montana e
per il rimborso dell'IVA dovuta per la compilazione della carta della
montagna.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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