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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Credito navale
Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla
modificazione nonche' alle grandi riparazioni, ordinati ai cantieri
navali negli anni 1976 e successivi, il contributo nel pagamento
degli interessi previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e
successive modificazioni, e' determinato nella misura del 6,50 per
cento.
Per le navi speciali e per quelle di stazza lorda non superiore
alle 3.000 tonnellate il finanziamento e il relativo contributo sono
concessi fino all'80 per cento del prezzo della nave.
Il contributo di cui al comma precedente e' aumentato di 2 punti
per i finanziamenti di durata non superiore ad 8, anni concessi a
societa' di costruzioni navali che abbiano i requisiti richiesti dal
codice della navigazione per iscrivere navi nelle matricole
nazionali.
I finanziamenti predetti possono raggiungere l'80 per cento del
prezzo dei lavori indicati dalla societa' e che sia ritenuto
attendibile dal Ministro per la marina mercantile in base a
valutazioni effettuate dall'ispettorato tecnico alla data di inizio
dei lavori.
I contributi predetti sono corrisposti, con le condizioni e
modalita' previste dal terzo al sesto comma dell'articolo 4 della
legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni, durante il
periodo di ammortamento, per il tramite dell'istituto finanziatore,
alla scadenza delle annualita' o semestralita' relative a ciascun
mutuo.
Gli stessi contributi, durante il periodo di somministrazione del
finanziamento, sono calcolati con riferimento all'ammontare di
ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di
avanzamento dei lavori di costruzione della nave.
Il tasso agevolato d'interesse a carico delle imprese finanziate e'
pari alla differenza tra il tasso massimo da applicarsi sui
finanziamenti, stabilito con le modalita' di cui al successivo comma,
ed il contributo nel pagamento degli interessi accordato dallo
Stato.
Il tasso massimo da praticare sui finanziamenti e' fissato con
decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la
marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.