Legge Ordinaria n. 720 del 23/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1976 n. 3)
Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Credito navale

  Per  i  lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla
modificazione  nonche'  alle grandi riparazioni, ordinati ai cantieri
navali  negli  anni  1976  e  successivi, il contributo nel pagamento
degli  interessi  previsto  dalla  legge  9  gennaio  1962,  n.  1, e
successive  modificazioni,  e'  determinato nella misura del 6,50 per
cento.
  Per  le  navi  speciali  e per quelle di stazza lorda non superiore
alle  3.000 tonnellate il finanziamento e il relativo contributo sono
concessi fino all'80 per cento del prezzo della nave.
  Il  contributo  di  cui al comma precedente e' aumentato di 2 punti
per  i  finanziamenti  di  durata non superiore ad 8, anni concessi a
societa'  di costruzioni navali che abbiano i requisiti richiesti dal
codice   della   navigazione   per  iscrivere  navi  nelle  matricole
nazionali.
  I  finanziamenti  predetti  possono  raggiungere l'80 per cento del
prezzo  dei  lavori  indicati  dalla  societa'  e  che  sia  ritenuto
attendibile   dal  Ministro  per  la  marina  mercantile  in  base  a
valutazioni  effettuate  dall'ispettorato tecnico alla data di inizio
dei lavori.
  I  contributi  predetti  sono  corrisposti,  con  le  condizioni  e
modalita'  previste  dal  terzo  al sesto comma dell'articolo 4 della
legge  9  gennaio  1962,  n. 1 e successive modificazioni, durante il
periodo  di  ammortamento, per il tramite dell'istituto finanziatore,
alla  scadenza  delle  annualita'  o semestralita' relative a ciascun
mutuo.
  Gli  stessi  contributi, durante il periodo di somministrazione del
finanziamento,   sono  calcolati  con  riferimento  all'ammontare  di
ciascuna   quota   di  finanziamento  erogata  secondo  lo  stato  di
avanzamento dei lavori di costruzione della nave.
  Il tasso agevolato d'interesse a carico delle imprese finanziate e'
pari   alla  differenza  tra  il  tasso  massimo  da  applicarsi  sui
finanziamenti, stabilito con le modalita' di cui al successivo comma,
  ed  il  contributo  nel  pagamento  degli interessi accordato dallo
  Stato.
Il tasso massimo da praticare sui finanziamenti e' fissato con
decreto  del  Ministro  per  il tesoro, di concerto con quello per la
marina  mercantile,  sentito  il  Comitato  interministeriale  per il
credito ed il risparmio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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