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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della
legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire
dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile.
Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge
10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo e' elevata all'8 per
cento.