Legge Ordinaria n. 721 del 23/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1976 n. 3)
Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contributi  costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della
legge   18   aprile   1962,  n.  168,  vengono  concessi,  a  partire
dall'esercizio  finanziario  1975, nella misura del 7 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile.
  Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge
10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo e' elevata all'8 per
cento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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