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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 143 - Nazionalita' dei proprietari di navi italiane. -
Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione
nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le
navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:
a) a cittadini italiani;
b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;
c) a societa' relativamente alle quali sia riscontrata
dall'Amministrazione della marina mercantile e da quella dei
trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta
l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la
prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e
di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni
di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello
Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona
munita di procura institoria.
Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza
degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di
direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani:
nelle societa' in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle
societa' in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e,
nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative,
la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e
l'amministratore delegato, nonche' la maggioranza dei sindaci ed i
direttori generali. Nel caso di societa' costituite all'estero, le
persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio
dello Stato devono essere cittadini italiani.
Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea".
"Art. 158 - Proprieta' di stranieri per quote dai dodici ai
diciotto carati. - Quando la partecipazione alla proprieta' della
nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di societa', che non
si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i
dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a
persone, fisiche o giuridiche, o a societa', che si trovino nelle
condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per
trasferimento di proprieta' o per perdita dei requisiti da parte dei
titolari, hanno determinato tale eccedenza.
La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la
eccedenza si e' verificata.
Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo,
l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei
carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero
necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla
legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso
all'eccedenza".
"Art. 159 - Proprieta' di stranieri per quote superiori ai diciotto
carati. - Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da
parte di persone, enti o societa', che non si trovano nelle
condizioni previste nell'articolo 143, venga a superare i diciotto
carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione
negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi
legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far
valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove
l'autorizzazione a dismettere la bandiera.
I Ministri per la marina mercantile e per i trasporti provvedono,
secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma
dell'articolo 157.
Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna
del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se
l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove la
vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri
ha raggiunto la totalita' dei carati, o, diversamente, la vendita
giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma
dell'articolo 158, terzo comma".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1975
LEONE
MORO - REALE - GIOIA -
MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE