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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45
della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'importazione nel
territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale
24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunita' economiche europee,
destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione
all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di
Stato.
L'importazione puo' essere effettuata soltanto per prodotti che
siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo
articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti
diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
L'istituzione dei depositi di cui al primo comma e' soggetta ad
autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri
e le modalita' per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le
modalita' da osservare per la circolazione dei prodotti importati,
nonche' le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla
circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo
all'accertamento della legittimita' della provenienza e destinazione
di essi.
La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del
presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni.