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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, e' sostituito dal
seguente:
"L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso
per esami a cui possono partecipare:
1) i giovani, anche se gia' alle armi, muniti di diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il
18° anno di eta' e non superato il 23°;
2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio
continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti
di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non
abbiano superato il 33° anno di eta'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1975
LEONE
MORO - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: REALE