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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Competenze regionali
Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della
legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101,
sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella
annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano
norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la
loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle
regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle
norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
La legge regionale fissa le attribuzioni, la composizione, la
nomina, la durata della carica, le incompatibilita', i casi di
sostituzione e di scioglimento dei consigli di amministrazione. Essa
fissa altresi' le attribuzioni e la durata in carica del presidente,
della giunta esecutiva, in particolare specificandone la
composizione, del collegio sindacale e del comitato
tecnico-scientifico.
Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalita' per
la gestione comune degli istituti interregionali.