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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a riconoscere, agli
effetti del codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per
la durata di anni trenta la qualifica privata dell'aeroporto di
Bergamo-Orio al Serio.
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla
Societa' per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio S.p.a. -
SACBO, sulla parte dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio di
pertinenza del demanio statale diverranno di proprieta' dello Stato.
I Ministri per i trasporti, per la difesa, per le finanze e per il
tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza
necessari per l'esecuzione della presente legge, nonche' alla
disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei
rapporti tra lo Stato e la SACBO alla quale, per il periodo in cui e'
abilitata all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti
derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla
legge 9 gennaio 1956, n. 24.
La convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione
dello Stato e la SACBO di Bergamo, riguardante l'istituzione
dell'aeroporto civile di Bergamo, nonche' gli atti aggiuntivi
occorrenti per l'esecuzione delle opere programmate, sono soggetti
alla tassa fissa di registro nella misura di L. 2.000.
Non si fa luogo al rimborso dei tributi eventualmente gia'
corrisposti.