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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1975 e' concesso all'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un
contributo ordinario di lire 900 milioni annui da destinarsi nel
bilancio dell'ente alla gestione delle istituzioni scolastiche da
esso promosse e funzionanti alla data della presente legge.
Detto contributo verra' a cessare all'atto del passaggio delle
dette istituzioni scolastiche allo Stato e sara' portato in aumento
dei competenti capitoli del bilancio del Ministero della pubblica
istruzione.