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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431,
aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi
30 maggio 1970, n. 383, 21 giugno 1971, n. 515 e 24 dicembre 1974, n.
711, e' sostituito dal seguente:
"Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma,
non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate
fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente
all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1975
LEONE
MORO - GULLOTTI - GUI
- COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE