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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a suo totale
carico le spese per la realizzazione, da parte degli enti locali e
loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio
di attivita' sportive di formazione, previsti dai progetti speciali
di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.