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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per
l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello
Stato, sono aggiunti i seguenti articoli 16-bis e 16-ter:
"Art. 16-bis. - Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le
altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con
l'amministrazione dello Stato.
Sono altresi' a carico di detti contraenti le spese di
registrazione dei contratti, in conformita' del disposto
dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro.
Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate
sulla base di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato
generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il
tesoro. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte
cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia.
Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di
cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque
giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente
postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e
con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle
amministrazioni o aziende autonome. La causale del versamento dovra'
indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo,
la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale
rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto,
all'atto della stipulazione del medesimo.
L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere
consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto.
In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al
primo comma e' aumentato degli interessi legali decorrenti dalla
scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla
data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale.
In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna
dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma
dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento
relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata
di cui al precedente quarto comma".
"Art. 16-ter. - Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo
comma del precedente articolo e' eseguito in contanti dal cassiere
per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali, anche
autonome, e dal funzionario delegato per quelli stipulati da uffici
periferici, sulla base di ordini di accreditamento emessi a loro
favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione
della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni
ed aziende autonome.
Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del
contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilita' della
somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione.
Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilita' previsti
dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del
pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.
I rendiconti delle spese di cui al precedente primo comma sono
sottoposti al controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei
conti se si riferiscono a contratti stipulati dalle amministrazioni
centrali ed al controllo delle ragionerie regionali dello Stato e
delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per
territorio se si riferiscono a contratti stipulati dagli uffici
periferici.
Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle
amministrazioni ed aziende autonome il controllo di cui al comma
precedente e' eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria
e dalla Corte dei conti.
Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o
servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle
spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici e'
esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle
delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per
territorio".