Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali adottati a Berna:
a) convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per
ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961,
concernente la responsabilita' delle ferrovie per la morte ed il
ferimento dei viaggiatori - 26 febbraio 1966;
b) protocollo A integrativo delle convenzioni sul trasporto per
ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del
25 febbraio 1961, concernente l'aumento del numero dei membri del
comitato amministrativo dell'Ufficio centrale dei trasporti
internazionali per ferrovia - 26 febbraio 1966;
c) protocollo B integrativo della convenzione di cui alla lettera
a), concernente l'apertura di detta convenzione alla partecipazione
degli Stati non firmatari delle convenzioni del 25 ottobre 1952 e del
25 febbraio 1961 (CIV) - 26 febbraio 1966;
d) protocollo concernente la proroga del termine di validita'
della convenzione di cui alla lettera a) - 9 novembre 1973.