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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione concernente le misure da adottare per interdire e
impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di
proprieta' dei beni culturali, adottata dalla conferenza generale
dell'UNESCO a (Parigi il 14 novembre 1970.