Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli operai, uomini e donne, assunti per lavoro di carattere
stagionale dalle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, che
negli anni dal 1970 al 1974 abbiano lavorato almeno un anno e abbiano
effettuato, in un anno, almeno 200 giornate lavorative, e che non
abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito per il pensionamento
dalle leggi vigenti per i dipendenti statali, sono inquadrati nel
ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni, attraverso
concorsi che saranno banditi localmente dalle agenzie ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, entro due mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
L'assenza dal servizio o la ritardata assunzione in servizio per
causa di malattia e' considerata come presenza al lavoro.
Gli interessati devono presentare apposita domanda alla direzione
generale dell'Azienda dei monopoli di Stato entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge.