Legge Ordinaria n. 90 del 26/03/1975 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1975 n. 98)
Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  operai,  uomini  e  donne,  assunti  per  lavoro  di carattere
stagionale dalle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, che
negli anni dal 1970 al 1974 abbiano lavorato almeno un anno e abbiano
effettuato,  in  un  anno,  almeno 200 giornate lavorative, e che non
abbiano  raggiunto  il  limite di eta' stabilito per il pensionamento
dalle  leggi  vigenti  per  i dipendenti statali, sono inquadrati nel
ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni, attraverso
concorsi  che  saranno  banditi  localmente  dalle  agenzie  ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  31 marzo 1955, n. 265, entro due mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
  L'assenza  dal  servizio  o la ritardata assunzione in servizio per
causa di malattia e' considerata come presenza al lavoro.
  Gli  interessati  devono presentare apposita domanda alla direzione
generale   dell'Azienda   dei   monopoli   di  Stato  entro  un  mese
dall'entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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