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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' sostituito
dal seguente:
"Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture
di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare,
singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti
stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1975
LEONE
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE