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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge
18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n.
1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n.
845, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi
del 25 gennaio 1924 istitutivo dell'ufficio internazionale delle
epizoozie, con sede in Parigi, e' stabilito, a partire dal 1973, nel
controvalore in lire di franchi francesi 79.159.