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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie
bovina, compresi quelli del genere bufalo, indicati nella tabella A),
parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto stabilita nella misura del sei per cento
dall'articolo 16 del decreto medesimo e' elevata al 18 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 aprile 1975
LEONE
MORO - VISENTINI -
COLOMBO - ANDREOTTI
- MARCORA
Visto, il Guardasigilli: REALE