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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni, che sara'
iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per
ciascuno degli anni dal 1975 al 1978, per il finanziamento degli
interventi previsti dagli articoli 4, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), h-bis), i);
5; 6; 8; 10 e 11 del decreto-legge 10 aprile 1971, n. 119,
convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche', nel limite massimo
di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16
del predetto decreto-legge.