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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel secondo comma, lettera b), dell'articolo 22 della legge 2
dicembre 1975, n. 576, le parole: "o, se inferiore, al capitale
medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita
la rivalutazione" sono sostituite con le parole: "o, se inferiore,
del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui
viene eseguita la rivalutazione".