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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il punto 6) della lettera H della tabella A allegata al
decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 dicembre. 1964, n. 1350, punto aggiunto con l'articolo
23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e' sostituito dal seguente:
"6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in
usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella
produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per
la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle
materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e per la
realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il
funzionamento degli impianti delle officine del gas di citta', delle
raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti
petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonche' per la
realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti
2), 4) e 5), e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.
Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione
sui prodotti petroliferi residuati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1976
LEONE
MORO - STAMMATI -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO