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Legge Ordinaria n. 118 del 29/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1976 n. 104)
Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   punto   6)  della  lettera  H  della  tabella  A  allegata  al
decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 dicembre. 1964, n. 1350, punto aggiunto con l'articolo
23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e' sostituito dal seguente:
  "6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in
usi   diversi   dalla   combustione  o  dalla  lubrificazione,  nella
produzione  e  nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per
la  fabbricazione  dei  relativi  manufatti,  nella  produzione delle
materie  plastiche  e  delle resine artificiali o sintetiche e per la
realizzazione  dei  processi  di  lavorazione  o  per  assicurare  il
funzionamento  degli impianti delle officine del gas di citta', delle
raffinerie   e   degli   stabilimenti   che  trasformano  i  prodotti
petroliferi  in  prodotti  chimici  di natura diversa, nonche' per la
realizzazione  dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti
2), 4) e 5), e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.
  Resta  fermo  l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione
sui prodotti petroliferi residuati".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 marzo 1976

                                LEONE

                                                    MORO - STAMMATI -
                                                         DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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