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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno
1964, n. 615, dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e
dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1972, n. 42, nello stato di
previsione della spesa del Ministero della sanita' sono iscritte la
somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1975, la somma di
lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1976, la somma di lire
15.000 milioni per l'anno finanziario 1977, la somma di lire 15.000
milioni per l'anno finanziario 1978, la somma di lire 15.000 milioni
per l'anno finanziario 1979, la somma di lire 15.000 milioni per
l'anno finanziario 1980 e la somma di lire 6.000 milioni per l'anno
finanziario 1981.
Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla
presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4,
5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, cosi' come modificati dalla
presente legge.