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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo
civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree
stradali aperte all'uso pubblico, le attivita' commerciali inerenti
al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni,
e' riservato al direttore della circoscrizione aeroportuale
competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in
conformita' alle norme del codice della strada e del codice della
navigazione.
Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in
gestione ad enti o societa', il potere di ordinanza di cui al comma
precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione
aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le
societa' interessati.