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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408,
e' modificato come segue:
"L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e'
obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di
mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione
valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le
malattie della gente di mare".