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Legge Ordinaria n. 134 del 18/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1976 n. 108)
Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408,
e' modificato come segue:
  "L'armatore,  datore  di lavoro del personale sopra specificato, e'
obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di
mare  un  contributo  pari  allo  0,50  per  cento della retribuzione
valevole  per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le
malattie della gente di mare".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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