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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei
deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma dell'articolo 11 e' sostituito con il seguente:
"Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il
45° giorno antecedente quello della votazione";
b) all'articolo 13 le parole "entro dieci giorni" sono sostituite
con le altre "entro tre giorni";
c) al primo comma dell'articolo 15 le parole "non prima delle ore
8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno" sono sostituite con
le altre "non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42°
giorno";
d) al primo comma dell'articolo 16 le parole "nei tre giorni"
sono sostituite con le altre "nei due giorni";
e) al primo comma dell'articolo 17 le parole "entro il 56°
giorno" sono sostituite con le altre "entro il 36° giorno";
f) al secondo comma dell'articolo 17 le parole a entro il 46°
giorno" sono sostituite con le altre, entro il 33° giorno";
g) il primo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere
sottoscritte da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti
nelle liste elettorali del collegio. Nessuna sottoscrizione e'
richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo
parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle
Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con
proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle
due Camere";
h) al primo comma dell'articolo 20 le parole "dalle ore 8 del
cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno"
sono sostituite con le altre "dalle ore 8 de 35° giorno alle ore 20
del 32° giorno";
i) al primo comma dell'articolo 22 le parole "entro cinque giorni
dalla scadenza" sono sostituite con le altre "entro il giorno
successivo alla scadenza";
l) all'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro
la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale
circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla
lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova mente il
giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati
delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti
nonche' correzioni formali e deliberare in merito";
m) al penultimo comma dell'articolo 23 le parole nei tre giorni"
sono sostituite con le altre "nei due giorni";
n) al n. 5) dell'articolo 24 le parole "entro il ventesimo
giorno" sono sostituite con le altre "entro il quindicesimo giorno";
o) al primo comma dell'articolo 25, le parole di "L'atto di
designazione" fino a "delle elezioni" sono sostituite dalle
seguenti:
"L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali di sezione e' presentato entro il venerdi precedente
l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la
trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato
direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio
oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio
della votazione".
Il secondo comma dell'articolo 25 e' abrogato;
p) al primo comma dell'articolo 27 le parole "entro il
quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il
trentaseiesimo giorno";
q) al primo comma dell'articolo 28 le parole "dal quindicesimo
giorno" sono sostituite con le altre "dall'ottavo giorno";
r) al primo comma dell'articolo 33 le parole "Entro trenta
giorni" sono sostituite con le seguenti "Entro quindici giorni";
s) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole "dalle ore 8
del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo
giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno".