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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30,
recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito,
con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
"Le imposte indicate nel secondo comma dell'articolo 16 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576, possono essere iscritte, oltre che nei
ruoli principali di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche in
ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza
entro il 15 maggio, il 15 ottobre e il 15 dicembre 1976, con scadenza
rispettivamente della prima rata al giorno 10 luglio e 10 dicembre
1976, e al giorno 10 febbraio 1977 e della seconda rata al giorno 10
settembre 1976 e al giorno 10 febbraio e 10 aprile 1977".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"All'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' aggiunto
il seguente comma:
"L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato,
nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui
pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale,
per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme
non versate "".