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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' istituito il
servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza
della sismicita' del territorio nazionale e di predisporre elementi
tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di
cui all'articolo 3 della legge 2 febbraio 1947, n. 64.
Il servizio sismico cura:
la promozione delle iniziative per il completamento della rete di
rilevazione sismica nazionale;
la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei
sismi e la elaborazione dei dati;
lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione
alla natura geologica e geotecnica dei terreni;
lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi
teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le
tecnologie delle costruzioni in zone sismi.