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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Perequazione automatica delle pensioni
Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni
vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e
dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il, culto, del Fondo
di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei
patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato
Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione
automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.
La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica
anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di
quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia,
ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di
previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il
trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del
lotto, nonche' delle casse pensioni amministrate dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il
relativo onere e' a carico dei fondi e delle casse predette.