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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 10
della presente legge, nonche' per la realizzazione delle opere di cui
al successivo articolo 2, e' autorizzata, in aggiunta agli
stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, la spesa di
lire 250.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni
nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno
finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni
finanziari 1979 e 1980.