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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle
carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono immediatamente
conferiti, nel limite di un terzo dei posti recati in aumento dal
predetto decreto, agli idonei dei concorsi per colloquio gia'
espletati o indetti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
I posti eventualmente non coperti dopo la nomina degli idonei di
cui al precedente comma saranno conferiti, fino alla concorrenza del
limite stabilito dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente
della Repubblica numero 1077, con le stesse modalita' previste per
tutti i concorsi di cui al precedente comma.
I posti attualmente disponibili che risultino non coperti
successivamente alle nomine disposte ai sensi dei precedenti commi
saranno conferiti, a prescindere dai limiti previsti dai commi
stessi, agli idonei dei concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
283, in base a graduatorie da compilarsi dall'amministrazione con le
stesse procedure previste dal terzo comma dell'articolo 18 del
succitato decreto presidenziale n. 283.