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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Indennita' di impiego operativo
Al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3,
4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennita' mensile di
impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella
I per gli ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di L. 15.000
per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati.
Ai generali di corpo d'armata e di divisione, e gradi
corrispondenti, l'indennita' di cui al comma precedente, comprensiva
delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, e'
corrisposta in misura ridotta del 50 per cento, ferme restando le
maggiorazioni indicate alla nota b) della tabella stessa. Tale
riduzione non si applica ai fini della determinazione delle
indennita' di cui ai successivi articoli del titolo I della presente
legge.