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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, relative alla
integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari e alla
copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di
trasporto dei comuni e delle province per l'esercizio finanziario
1971, prorogate con successive disposizioni di legge per gli esercizi
seguenti e in ultimo con la legge 14 aprile 1975, n. 129, per
l'esercizio finanziario 1975, si applicano anche per gli esercizi
1976 e 1977.